La FINMA è competente per l’
autorizzazione dei gestori patrimoniali e dei trustee. La vigilanza continua viene tuttavia esercitata da un
organismo di vigilanza (OV). Fanno eccezione i gestori patrimoniali e i trustee che sottostanno alla vigilanza consolidata della FINMA. Gli OV sono autorizzati dalla FINMA e sottostanno alla sua vigilanza. Non sono autorità statali.
Strumenti di vigilanza degli OV
Gli OV dispongono di vari strumenti di vigilanza. In particolare, in caso di irregolarità possono impartire ai loro membri un termine per rimediarvi. Se il gestore patrimoniale o il trustee non rispetta il termine impartito, l’OV lo notifica immediatamente alla FINMA.
Vigilanza della FINMA in relazione a un caso specifico
Nel quadro della vigilanza continua dell’organismo di vigilanza, la FINMA interviene se ciò è necessario per l’applicazione delle leggi sui mercati finanziari. Se vi sono indizi di irregolarità e l’OV non provvede al ripristino della situazione conforme, la FINMA può svolgere una verifica presso il gestore patrimoniale o il trustee, nominare un incaricato di verifiche o avvalersi di altri strumenti di vigilanza.
L’applicazione del diritto è compito della FINMA
La FINMA è in ogni caso competente dell’applicazione del diritto dei mercati finanziari (enforcement). Solo la FINMA può prendere decisioni applicabili e decisioni di accertamento vincolanti dal punto di vista giuridico. In tale contesto la FINMA può ordinare ai gestori patrimoniali e ai trustee provvedimenti incisivi, che si estendono fino alla revoca dell’autorizzazione.