Prima di introdurre sul mercato un nuovo prodotto dell’assicurazione malattie complementare, l’assicuratore deve sottoporlo all’approvazione della FINMA. Se dall’esame dei conteggi delle tariffe e delle condizioni di assicurazione risulta che il prodotto soddisfa i requisiti di legge, la FINMA lo approva. Per ogni adeguamento di una tariffa, l’assicuratore dovrà richiedere una nuova approvazione della FINMA. Le basi giuridiche della facoltà di approvazione di una tariffa sono sancite dall’art. 38 LSA. Le tariffe vengono approvate a condizione che non siano abusive né di natura tale da mettere a repentaglio la solvibilità dell’assicuratore.
In genere gli adeguamenti tariffari vengono effettuati all’inizio dell’anno civile. Gli assicuratori devono far pervenire le richieste di approvazione alla FINMA entro la fine di luglio dell’anno precedente, fornendo determinate informazioni riguardanti soprattutto i risultati tecnici dei prodotti interessati. Il contenuto e la forma delle domande sono disciplinati dalla guida pratica per la presentazione di domande di approvazione delle tariffe nell’assicurazione malattie complementare. I dati necessari per la verifica devono essere inseriti negli appositi moduli per gli adeguamenti tariffari.
L’approvazione di un adeguamento tariffario da parte della FINMA viene pubblicata nel Foglio federale (art. 84 LSA).