La sezione Vigilanza istituti e prodotti della FINMA ha il compito di sorvegliare i summenzionati titolari dell’autorizzazione. La Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e la Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e le relative ordinanze, le circolari della FINMA e le disposizioni in materia di autoregolamentazione riconosciute costituiscono le corrispondenti basi legali.
Il sistema di vigilanza della FINMA opera una distinzione fra vigilanza diretta, esercitata dalla stessa FINMA, e vigilanza indiretta, in cui una società di audit prudenziale opera come braccio prolungato della FINMA. La FINMA ha inoltre la facoltà di effettuare rilevamenti dei dati.
Nell’ambito della propria attività di vigilanza, la FINMA verifica che i seguenti titolari dell’autorizzazione ai sensi della LIsFi e della LICol adempiano le disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.
La FINMA vigila sui gestori patrimoniali e i trustee attraverso un organismo di vigilanza. Fanno eccezione i gestori patrimoniali e i trustee che sottostanno alla vigilanza consolidata della FINMA.
La FINMA vigila affinché gli investimenti collettivi di capitale svizzeri da essa approvati o autorizzati adempiano le disposizioni sancite dal contratto del fondo e del prospetto. Invece, in conformità alla decisione del legislatore, i Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) non sottostanno alla sorveglianza della FINMA. La valutazione si basa sulla verifica annuale dei conti annuali dell’investimento collettivo di capitale da parte di una società di audit per quanto concerne il rispetto delle disposizioni legali nonché del contratto del fondo e del prospetto. A integrazione di questi controlli, la FINMA svolge periodicamente verifiche ad hoc in funzione del caso specifico.
L’investitore può far valere il diritto di risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito dell’infrazione di un obbligo contrattuale o legale (art. 145 LICol). Questo diritto ha un fondamento contrattuale e non prudenziale. Di conseguenza, la FINMA non è legittimata a intentare un’azione legale e non è competente per le implicazioni sul piano del diritto civile di un danno subito dagli investitori. Tuttavia, in collaborazione con le società di audit, essa assicura che nell’ambito del diritto di vigilanza sia tutelato il diritto d’informazione dell’investitore. Il giudizio sui fatti specifici compete invece al tribunale civile.
La vigilanza su questi prodotti è esercitata in primo luogo dall’autorità competente del Paese di domicilio. Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri nominato in Svizzera e autorizzato dalla FINMA è responsabile dell’ottemperanza delle prescrizioni in materia di investimenti collettivi.