Nel quadro della vigilanza corrente la FINMA verifica se gli istituti hanno tratto i dovuti insegnamenti da casi quali Petrobras, Odebrecht, 1MDB, Panama Papers, FIFA o PDVSA. Inoltre, si adopera per armonizzare la vigilanza svolta dagli OAD.
Nell’ambito della sua attività di vigilanza, la FINMA ha riscontrato numerose buone pratiche, dalle quali emerge che, negli ultimi tempi, numerosi istituti hanno migliorato in misura significativa la loro prassi nella prevenzione del riciclaggio di denaro. D’altro canto, la FINMA continua a constatare pratiche carenti. Senecessario, la FINMA adotta provvedimenti di enforcement.
✔ Dopo aver effettuato accertamenti su clienti che, a seguito di informazioni riportate dai media, sono coinvolti in un caso internazionale diriciclaggio di denaro, l’intermediario finanziario verifica a posteriori se i criteri per le relazioni d’affari e le transazioni che comportano rischi superiori comprendono in maniera sufficiente le relazioni d’affari e le transazioni sospette o se tali criteri possono essere migliorati.
✔ Dopo avere ricevuto la richiesta del Ministero pubblico della Confederazione di produrre una determinata documentazione, l’intermediario finanziario verifica quali altre relazioni d’affari sono in rapporto con quella documentata. Inpresenza delle condizioni necessarie, effettua la segnalazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).
✔ Una banca apre conti commerciali per un gruppo estero e conti privati per i suoi dirigenti. Né il gruppo né i suoi dipendenti hanno un chiaro legame con la Svizzera. Le persone con diritto di firma delle società operative effettuano pagamenti dei bonus direttamente sui loro conti privati.La banca esamina criticamente questa struttura e svolge approfonditi accertamenti.
✔ Una banca verifica regolarmente, sulla scorta di controlli a campione manuali, se le procedure automatiche utilizzate per la compliance funzionano. Riconosce così che, a causa di un problema del sistema informatico, alcuni aggiornamenti di una banca dati esterna non sono stati raffrontati con la base di clienti e risolve il problema.
✔ Nell’analisi dei rischi dell’intermediario finanziario vengono esaminati i rischi legati al finanziamento del terrorismo.
✘ Un grosso intermediario finanziario ha impostato il confronto automatico con una banca dati esterna in modo che solo nomi identici generino una corrispondenza. Un nuovo cliente viene registrato nel sistema della banca con un doppio nome, mentre nella banca dati esterna è riportato con un solo nome. Poiché il suo sistema non riscontra la corrispondenza, la banca non si accorge che si tratta di una persona politicamente esposta (PEP).
✘ Un intermediario finanziario aumenta la soglia minima del patrimonio richiesto affinché una PEP estera possa essere gestita come cliente dell’istituto. Invece di interrompere le relazioni delle PEP con patrimoni inferiori, i collaboratori partono dal presupposto che numerose PEP non siano più attive politicamente, pertanto le loro relazioni non devono più essere gestite come PEP. Per altre relazioni si constata che la classificazione come PEP era inutile sin dall’inizio. Le declassificazioni da relazioni PEP a normali relazioni non vengono appurate dai superiori.
✘ Una banca svizzera annovera fra i suoi clienti un commerciante di valori mobiliari proveniente da uno Stato caraibico. La banca rinuncia a determinare l’avente economicamente diritto, ossia il cliente del commerciante di valori mobiliari, poiché il suo cliente è sottoposto alla vigilanza prudenziale. In seguito a un sospetto di insider trading, la banca non è in grado di indicare alle autorità di perseguimento penale gli aventi economicamente diritto.
✘ Una banca ha firmato la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB) emanata dall’Associazione svizzera dei banchieri, pertanto si è assoggettata al corrispondente regime di sanzioni ai sensi del diritto privato. Di fronte a gravi violazioni della CDB la banca rinuncia all’autodenuncia.
Il sistema di comunicazione ai sensi della LRD riveste un’importanza strategica per la reputazione della piazza finanziaria. Se presuppongono che in Svizzera i beni di origine sospetta siano segnalati alle autorità, i criminali saranno meno inclini a scegliere la piazza finanziaria svizzera per depositare valori patrimoniali delittuosi. In una serie di recenti sentenze, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale hanno precisato le circostanze in cui un intermediario finanziario è tenuto a effettuare una comunicazione. Nella sua recente sentenza del 21 marzo 2018 (1B_433/2017,consid. 4.9), il Tribunale federale ha decretato che un sospetto è considerato fondato quando i chiarimenti delle circostanze secondo l’articolo 6 capo verso 2LRD non sono sufficienti a dissipare i sospetti.
Secondo i dati pubblicati dal MROS nel suo rapporto d’attività per il 2017, le comunicazioni degli intermediari finanziari sono in costante aumento e, rispetto al 2015, nel 2017 sono raddoppiate. Il numero elevato di comunicazioni non è riconducibile a casi di piccola entità: nel 2017 l’importo medio oggetto di comunicazione è ammontato a CHF 3,5 milioni. Anche l’alta percentuale di segnalazioni effettuate alle autorità di perseguimento penale ne attesta la qualità elevata. Il reato preliminare oggetto di maggiori segnalazioni riguarda la corruzione, seguita dalla truffa. Il primo mette in luce che la Svizzera, quale piazza di gestione patrimoniale, è particolarmente esposta ai fondi esteri provenienti da pratiche di corruzione. Il notevole incremento delle comunicazioni al MROS indica un graduale cambiamento di paradigma nel sistema di comunicazione delle banche. Altri attori del mercato finanziario sono tuttora riluttanti. Nel 2017, per esempio, solo quattro comunicazioni al MROS sono state effettuate da parte di avvocati in Svizzera.
Nel quadro della sua quarta valutazione sulla Svizzera, il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) ha anche mosso delle critiche nei confronti del sistema di vigilanza degli OAD. I punti critici sollevati riguardavano in particolare le discrepanze nella strutturazione delle strategie di vigilanza tra i diversi OAD e talora il fatto che non fossero orientati ai rischi degli intermediari finanziari o lo fossero in maniera insufficiente. Sono considerate una lacuna, per esempio, le diverse valutazioni dei rischi delle varie attività commerciali rilevanti ai fini della LRD nel settore parabancario come pure l’assenza di criteri di rischio specifici per una determinata attività commerciale (criteri specifici del settore).
Alla luce di quanto esposto, la FINMA punta a migliorare e ad armonizzare le strategie di vigilanza die singoli OAD. Dopo che nel 2017 erano state comunicate agli OAD le tappe da seguire e formulate le attese, nel 2018 i lavori sono stati imperniati sulla rielaborazione materiale e sulla finalizzazione delle strategie di vigilanza degli OAD. La FINMA ha seguito i singoli OAD in questo processo in modo talvolta molto assiduo.
Nell’ambito della vigilanza sugli OAD, nel 2018 la FINMA ha attribuito la priorità alle risorse che gli OAD stanziano per lo svolgimento delle loro mansioni chiave, le quali riguardano l’ammissione di nuovi membri, la vigilanza, nonché le misure e le procedure sanzionatorie nei confronti dei loro membri. Durante i controlli in loco svolti nel corso del 2018, la FINMA ha pertanto verificato le risorse che gli OAD impiegano per lo svolgimento delle mansioni chiave.
Come secondo caposaldo, la FINMA si è concentrata sul sistema di comunicazione al MROS, verificando in primo luogo se sono state commesse violazioni degli obblighi di accertamento da parte di membri degli OAD e se queste hanno indotto gli OAD ad appurare una potenziale violazione dell’obbligo di comunicazione.
(Dal Rapporto annuale 2018)