In particolare, per le sedi di negoziazione estere possono essere rilevanti due tipi di riconoscimento. Tali categorie di riconoscimento sussistono in linea di principio indipendentemente l’una dall’altra e le corrispondenti richieste devono essere presentate separatamente.
Per poter accordare ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA l’accesso diretto alle sue istituzioni, le sedi di negoziazione estere necessitano del riconoscimento di cui all’art. 41 LInFi.
In conformità all’Ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera (RS 958.2), per le sedi di negoziazione estere vige attualmente un obbligo speciale di riconoscimento se:
presso queste sedi di negoziazione vengono negoziati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o se queste sedi di negoziazione consentono il commercio di simili titoli di partecipazione (RS 958.2, art. 1 cpv. 1 lett. a); e
i titoli di partecipazione sono quotati in una borsa in Svizzera o negoziati presso una sede di negoziazione in Svizzera (RS 958.2, art. 1 cpv. 1 lett. b).
L'Ordinanza prevede alcune eccezioni a tale obbligo di riconoscimento.
Le infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute in Svizzera devono adempiere gli obblighi di comunicazione e di notifica nei confronti della FINMA. Le autorità di vigilanza estere forniscono alla FINMA ulteriori informazioni sulle infrastrutture del mercato finanziario estere.