Gestori di patrimoni collettivi 

Chiunque gestisce a titolo professionale investimenti collettivi di capitale o valori patrimoniali di istituti di previdenza necessita dell’autorizzazione della FINMA. Se un gestore estero di patrimoni collettivi occupa in Svizzera persone che, in Svizzera o dalla Svizzera, esercitano a titolo professionale e permanente la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza, per istituire una succursale necessita previamente di un’autorizzazione della FINMA. 

Se si verificano mutamenti delle circostanze di grande importanza, per proseguire la propria attività il gestore di patrimoni collettivi deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.

Gestori di patrimoni di previdenza

Dall’entrata in vigore della LIsFi il 1° gennaio 2020, anche i gestori patrimoniali che gestiscono a titolo professionale valori patrimoniali a nome e per conto di istituti di previdenza necessitano di un’autorizzazione della FINMA. Sono pertanto tenuti a rispettare le disposizioni legali di cui al capitolo sulle condizioni di autorizzazione.


Anche in seguito alla delega della gestione patrimoniale da parte dell’istituto di previdenza a un gestore patrimoniale assoggettato alla vigilanza della FINMA, l’istituto di previdenza deve garantire il rispetto delle prescrizioni legali (fra cui quelle sancite da LPP, OPP1, OPP2).  Le autorità di vigilanza cantonali e regionali secondo la LPP vigilano sul rispetto di tali prescrizioni legali da parte degli istituti di previdenza e degli istituti che forniscono prestazioni della previdenza professionale. Tale vigilanza non rientra nelle competenze della FINMA. 

Condizioni di autorizzazione

Per ottenere l’autorizzazione della FINMA, oltre alle condizioni di autorizzazione di cui all’art. 7 segg. LIsFi il gestore di patrimoni collettivi deve soddisfare anche i seguenti requisiti (art. 24 segg. LIsFi e art. 34 segg. OIsFi):

  • rivestire la forma giuridica di una società commerciale;

  • disporre di un’organizzazione adeguata allo svolgimento della sua attività;

  • disporre di sufficiente capitale minimo e di altre garanzie;

  • negli statuti, nel contratto di società o nel regolamento di organizzazione deve essere descritto esattamente il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso;

  • per definizione, deve gestire almeno un investimento collettivo di capitale o i valori patrimoniali di almeno un istituto di previdenza.

Obbligo di autorizzazione a titolo eccezionale quale gestore patrimoniale

Gli istituti che soddisfano le seguenti condizioni sono considerati in via eccezionale gestori patrimoniali e non gestori di patrimoni collettivi.


Sono considerati gestori patrimoniali gli istituti che gestiscono investimenti collettivi di capitale i cui investitori sono considerati investitori qualificati. La condizione preliminare è che i valori patrimoniali gestiti, compresi quelli acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superino complessivamente i 100 milioni di franchi, o i 500 milioni di franchi nel caso in cui non contengano strumenti finanziari con effetto leva, e gli investimenti collettivi di capitale non prevedano un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall’investimento iniziale.


Sono considerati gestori patrimoniali anche gli istituti che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell’ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. 


Gli istituti che, in conformità a tali prescrizioni, non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi (art. 24 cpv. 2 LIsFi) possono tuttavia chiedere l’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l’investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l’istituto di previdenza è gestito (art. 24 cpv. 3 LIsFi).

Compiti del gestore di patrimoni collettivi

Il gestore di patrimoni collettivi garantisce la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per i valori patrimoniali che gli sono affidati. Egli può esercitare anche altre attività in conformità all’art. 26 LIsFi.

Mutamento delle circostanze 

I gestori di patrimoni collettivi comunicano alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Se i mutamenti sono di grande importanza, per proseguire la propria attività devono ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi in combinato disposto con l’art. 10 OIsFi). Se il mutamento concerne l’attività, per esempio la gestione di un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF), è necessario disporre preventivamente della necessaria autorizzazione.  

Cessazione dell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione

Per cessare la propria attività, il gestore di patrimoni collettivi deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi), la quale consulterà la società di audit prudenziale affinché possa prendere posizione.

Informazioni e modelli

Per presentare una nuova domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività sono disponibili appositi modelli di richiesta sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) e i seguenti documenti. 


Per ottenere l’accesso alla piattaforma, i richiedenti devono effettuare l’autoregistrazione sul sito internet della FINMA. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, l’accesso all’EHP è possibile mediante un’autentificazione a due fattori sul portale della FINMA. 


Inoltre, come guida all’utenza qui di seguito è disponibile un modello di richiesta in cui sono visibili tutte le voci del menu a tendina. Tale documento serve a dare una panoramica completa e non può essere utilizzato quale richiesta. 

Aperto - Autorizzazione gestore di patrimoni collettivi

Ultima modifica: 28.01.2022 Dimensioni: 0.16  MB
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Aperto - Modulo Garanzia

Ultima modifica: 28.01.2022 Dimensioni: 0.06  MB
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B3 - Dichiarazione riguardante altri mandati

Ultima modifica: 25.10.2024 Dimensioni: 1.65  MB
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