Se si verificano mutamenti delle circostanze di grande importanza, per proseguire la propria attività il gestore di patrimoni collettivi deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.
Dall’entrata in vigore della LIsFi il 1° gennaio 2020, anche i gestori patrimoniali che gestiscono a titolo professionale valori patrimoniali a nome e per conto di istituti di previdenza necessitano di un’autorizzazione della FINMA. Sono pertanto tenuti a rispettare le disposizioni legali di cui al capitolo sulle condizioni di autorizzazione.
Anche in seguito alla delega della gestione patrimoniale da parte dell’istituto di previdenza a un gestore patrimoniale assoggettato alla vigilanza della FINMA, l’istituto di previdenza deve garantire il rispetto delle prescrizioni legali (fra cui quelle sancite da LPP, OPP1, OPP2). Le autorità di vigilanza cantonali e regionali secondo la LPP vigilano sul rispetto di tali prescrizioni legali da parte degli istituti di previdenza e degli istituti che forniscono prestazioni della previdenza professionale. Tale vigilanza non rientra nelle competenze della FINMA.
Per ottenere l’autorizzazione della FINMA, oltre alle condizioni di autorizzazione di cui all’art. 7 segg. LIsFi il gestore di patrimoni collettivi deve soddisfare anche i seguenti requisiti (art. 24 segg. LIsFi e art. 34 segg. OIsFi):
rivestire la forma giuridica di una società commerciale;
disporre di un’organizzazione adeguata allo svolgimento della sua attività;
disporre di sufficiente capitale minimo e di altre garanzie;
negli statuti, nel contratto di società o nel regolamento di organizzazione deve essere descritto esattamente il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso;
per definizione, deve gestire almeno un investimento collettivo di capitale o i valori patrimoniali di almeno un istituto di previdenza.
Gli istituti che soddisfano le seguenti condizioni sono considerati in via eccezionale gestori patrimoniali e non gestori di patrimoni collettivi.
Sono considerati gestori patrimoniali gli istituti che gestiscono investimenti collettivi di capitale i cui investitori sono considerati investitori qualificati. La condizione preliminare è che i valori patrimoniali gestiti, compresi quelli acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superino complessivamente i 100 milioni di franchi, o i 500 milioni di franchi nel caso in cui non contengano strumenti finanziari con effetto leva, e gli investimenti collettivi di capitale non prevedano un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall’investimento iniziale.
Sono considerati gestori patrimoniali anche gli istituti che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell’ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza.
Gli istituti che, in conformità a tali prescrizioni, non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi (art. 24 cpv. 2 LIsFi) possono tuttavia chiedere l’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l’investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l’istituto di previdenza è gestito (art. 24 cpv. 3 LIsFi).
Il gestore di patrimoni collettivi garantisce la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per i valori patrimoniali che gli sono affidati. Egli può esercitare anche altre attività in conformità all’art. 26 LIsFi.
I gestori di patrimoni collettivi comunicano alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Se i mutamenti sono di grande importanza, per proseguire la propria attività devono ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi in combinato disposto con l’art. 10 OIsFi). Se il mutamento concerne l’attività, per esempio la gestione di un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF), è necessario disporre preventivamente della necessaria autorizzazione.
Per cessare la propria attività, il gestore di patrimoni collettivi deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi), la quale consulterà la società di audit prudenziale affinché possa prendere posizione.
Per presentare una nuova domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività sono disponibili appositi modelli di richiesta sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) e i seguenti documenti.
Per ottenere l’accesso alla piattaforma, i richiedenti devono effettuare l’autoregistrazione sul sito internet della FINMA. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, l’accesso all’EHP è possibile mediante un’autentificazione a due fattori sul portale della FINMA.
Inoltre, come guida all’utenza qui di seguito è disponibile un modello di richiesta in cui sono visibili tutte le voci del menu a tendina. Tale documento serve a dare una panoramica completa e non può essere utilizzato quale richiesta.