La direzione del fondo gestisce il fondo di investimento per conto degli investitori e decide in particolare in merito agli investimenti. È soggetta all’obbligo di autorizzazione.
Per svolgere la sua attività, la direzione del fondo necessita di un’autorizzazione della FINMA. Per ottenere tale autorizzazione, la direzione del fondo deve soddisfare i seguenti requisiti (art. 32 LIsFi segg. e art. 49 segg. OIsFi):
Nel quadro dell’attività del fondo, la direzione del fondo amministra autonomamente e a proprio nome almeno un investimento collettivo di capitale soggetto all’obbligo di approvazione per conto degli investitori (art. 34 LIsFi e art. 49 cpv. 1 OIsFi). In particolare:
decide in merito all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;
calcola il valore netto di inventario;
stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto, nonché le distribuzioni di utili;
esercita tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.
Nell’attività del fondo rientrano anche i seguenti compiti (art. 54 cpv. 1 OIsFi):
la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
l’acquisto di partecipazioni a società il cui scopo principale è l’investimento collettivo di capitale;
la tenuta di conti di quote.
La direzione del fondo comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Se i mutamenti sono di grande importanza, per proseguire la propria attività deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi in combinato disposto con l’art. 10 OIsFi). Se il mutamento concerne l’attività, per esempio l’assunzione dell’amministrazione di un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF), è necessario disporre preventivamente della necessaria autorizzazione.
Per cessare la propria attività, la direzione del fondo deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi), la quale consulterà la società di audit prudenziale affinché possa prendere posizione.
Per presentare una nuova domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività sono disponibili appositi modelli di richiesta sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) e i seguenti documenti.
Per ottenere l’accesso alla piattaforma, i richiedenti devono effettuare l’autoregistrazione sul sito internet della FINMA. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, l’accesso all’EHP è possibile mediante un’autentificazione a due fattori sul portale della FINMA.
Inoltre, come guida all’utenza qui di seguito è disponibile un modello di richiesta in cui sono visibili tutte le voci del menu a tendina. Tale documento serve a dare una panoramica completa e non può essere utilizzato quale richiesta.