Protezione degli investitori e dei consumatori

Gli averi presso banche e società di intermediazione mobiliare autorizzate, le pretese degli assicurati in caso d’insolvenza di un’impresa di assicurazione, i patrimoni in investimenti collettivi di capitale, come pure gli investimenti in obbligazioni fondiarie svizzere godono di protezione legale e sottostanno a disposizioni speciali. La FINMA vigila sul rispetto di tali disposizioni e sull’eventuale attuazione delle misure ordinate che ne potrebbero conseguire.

Protezione dei depositanti presso banche e società di intermediazione mobiliare

La protezione dei depositanti persegue l’obiettivo di garantire gli averi bancari in caso di insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare autorizzate. In Svizzera, tale protezione è limitata a un importo massimo di CHF 100 000 per ogni creditore. La garanzia dei depositi presso banche e società di intermediazione mobiliare garantisce un pagamento in tempi rapidi.

Protezione degli assicurati

Il compito della FINMA quale autorità preposta alla vigilanza in ambito assicurativo è tutelare le pretese degli assicurati in caso di insolvenza. Grazie a questo sistema di protezione della solvibilità, mediante apposite riserve accantonate dagli assicuratori sotto forma di patrimonio vincolato gli stipulanti dei contratti d’assicurazione godono di una posizione privilegiata rispetto agli altri investitori.

Protezione degli investitori in investimenti collettivi di capitale

I patrimoni degli investitori in investimenti collettivi di capitale sono tutelati da disposizioni speciali. In caso di fallimento della direzione del fondo, il patrimonio viene separato dalla massa fallimentare e corrisposto agli investitori, i quali beneficiano pertanto di una posizione privilegiata rispetto agli altri creditori.

Protezione degli investitori in obbligazioni fondiarie svizzere

In ragione della garanzia del pegno disciplinata da leggi speciali (c.d. «catena di sicurezza) nonché di ulteriori disposizioni legali, gli investitori in obbligazioni fondiarie svizzere godono di particolare protezione. Tale sistema agisce, da un lato, in modo diretto a livello degli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie e, dall’altro, in modo indiretto nel caso in cui sussista il pericolo di insolvenza di una banca membro.

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