L'art. 42
c LFINMA concede agli assoggettati alla vigilanza la possibilità di trasmettere informazioni non accessibili al pubblico ad autorità ed enti esteri, senza che sia necessaria un'apposita autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Al fine di sostenere gli assoggettati nell'applicazione autonoma, uniforme e corretta della norma nonché per tutelare i propri interessi prudenziali, la FINMA ha sintetizzato la propria interpretazione della predetta disposizione nella Circolare 2017/6 Trasmissione diretta.
Ai sensi del nm. 20 della Circolare 2017/6, la FINMA pubblica un elenco delle autorità di vigilanza per le quali gli assoggettati possono presupporre che i requisiti di confidenzialità e specialità siano soddisfatti, purché che non sussistano indicazioni contrarie.
Si tratta di autorità di vigilanza sui mercati finanziari:
- a cui la FINMA ha già fornito assistenza amministrativa in passato;
- per le quali è stato accertato in sede giudiziaria che esse, in linea di principio, adempiono i requisiti di specialità e confidenzialità rispettivamente che hanno adempiuto detti requisiti al momento della decisione e in riferimento al concreto caso di applicazione; oppure
- con le quali la FINMA ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale adeguato per l’assistenza amministrativa
Lo scopo dell'art. 42c LFINMA è lo scambio efficiente e diretto di informazioni tra gli assoggettati alla vigilanza e le autorità ed enti esteri. Di conseguenza, la FINMA è restia ad avvalersi della possibilità di ordinare l'assistenza amministrativa (nel periodo 2017-2022 si è riservata la via dell'assistenza amministrativa solo 15 volte).