Il diritto in materia di vigilanza prevede per le succursali di imprese di assicurazione estere l’obbligo di allestire un conto annuale in conformità al diritto svizzero. Quest’ultimo deve essere verificato da una società di audit ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. a della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 4 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), la contabilità commerciale delle succursali di imprese di assicurazione estere deve essere effettuata in base all’art . 957 segg. del Codice delle obbligazioni svizzero (CO).
Per le loro attività in Svizzera, le imprese di assicurazione estere allestiscono ogni anno al 31 dicembre una relazione sulla gestione e un rapporto sulla vigilanza relativi all’esercizio trascorso e li inoltrano alla FINMA entro il 30 aprile. La relazione sulla gestione contiene informazioni importanti dal punto di vista della vigilanza che le imprese di assicurazione sono tenute a presentare alla FINMA.
Le condizioni quadro per l'allestimento e la revisione dei conti annuali delle succursali di imprese di assicurazione estere sono definite nell'allegato 19 della circolare FINMA 2013/03 "Attività di audit".