I consulenti alla clientela che operano per fornitori svizzeri di servizi finanziari non assoggettati alla vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera devono essere iscritti in un apposito registro. I fornitori di servizi finanziari possono essere anche persone fisiche che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera. Anche i consulenti alla clientela di fornitori esteri di servizi finanziari devono essere iscritti in un registro svizzero dei consulenti, purché il fornitore di servizi finanziari non sia assoggettato alla vigilanza completa nel suo Paese d’origine o le prestazioni in Svizzera vengano fornite anche nei confronti di clienti privati.
Il servizio di registrazione tiene il registro dei consulenti. A tale scopo necessita dell’abilitazione della FINMA. Il servizio di registrazione delibera in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti. I consulenti alla clientela registrati devono comunicare senza indugio al servizio di registrazione tutti i mutamenti dei fatti su cui si fonda la registrazione. Il servizio di registrazione esamina se un consulente alla clientela soddisfa le condizioni di registrazione, poiché tale compito non rientra nell’ambito di competenza della FINMA.
Per verificare se il Vostro consulente alla clientela si è già registrato, potete consultare i tre registri dei consulenti abilitati, disponibili ai seguenti link:
Le risposte alle domande frequenti sull’obbligo di registrazione sono disponibili nella sezione appositamente dedicata nei siti internet dei servizi di registrazione. Ulteriori informazioni sul servizio di registrazione sono disponibili in questa pagina.
I consulenti alla clientela che operano per fornitori svizzeri di servizi finanziari non assoggettati alla vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera, come per esempio banche e gestori patrimoniali, non sottostanno all’obbligo di registrazione. I consulenti alla clientela di fornitori esteri di servizi finanziari sono parimenti esonerati dall’obbligo di iscrizione in un registro svizzero dei consulenti, purché il fornitore sia assoggettato alla vigilanza completa nel suo Paese d’origine e fornisca i suoi servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali (ossia non nei confronti di clienti privati).
Ai sensi della LSerFi, per consulenti alla clientela s’intendono le persone fisiche che forniscono servizi finanziari in nome di fornitori di servizi finanziari o in quanto fornitori di servizi finanziari.
I consulenti alla clientela devono attenersi a norme di comportamento di ordine generale. Essi sottostanno all’obbligo di informazione nei confronti della clientela (artt. 8 e 9 LSerFi). Fra le altre cose, indicano il proprio nome e indirizzo come pure il proprio campo d’attività e status di vigilanza. Oltre a ciò, devono informare la clientela sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto a cui essi o il fornitore per conto del quale operano sono affiliati. Inoltre, i consulenti alla clientela si informano sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del cliente, nonché sulle sue conoscenze e sulla sua esperienza. Prima di raccomandare uno strumento finanziario, verificano se è appropriato per il cliente. In merito ai servizi finanziari convenuti con i clienti e le informazioni raccolte su questi ultimi tengono una documentazione adeguata. Infine, i fornitori di servizi finanziari e i relativi consulenti alla clientela evitano conflitti di interessi o, qualora tale conflitto non possa essere escluso, glielo comunicano (cfr. Legge sui servizi finanziari, LSerFi).
I clienti dei fornitori di servizi finanziari secondo la LSerFi hanno la possibilità di avvalersi di una procedura di mediazione. A tale scopo, i fornitori devono affiliarsi a un organo di mediazione riconosciuto dal Dipartimento federale delle finanze DFF. Nel registro dei consulenti è indicato l’organo di mediazione competente per i fornitori di servizi finanziari e i relativi consulenti alla clientela.