Lei ha un problema con un fondo (investimento collettivo di capitale)

In questa sezione dedicata ai privati la FINMA risponde alle domande più frequenti e fornisce informazioni su come affrontare i problemi con un offerente di investimenti collettivi di capitale svizzeri o i relativi rappresentanti. La FINMA riceve ed esamina le informazioni fornite su presunte irregolarità. In presenza di indizi concreti di violazione delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA svolge ulteriori accertamenti e, se necessario, ordina l’adozione di provvedimenti nei confronti dell’offerente assoggettato.

Posso rivolgermi alla FINMA?

Sì. In caso di reclamo nei confronti di un investimento collettivo di capitale svizzero o i loro rappresentanti, la FINMA esamina se sono state violate le leggi applicabili o le norme deontologiche. Se si tratta di un investimento collettivo di capitale estero, la FINMA non è l’autorità di vigilanza primaria e pertanto può verificare solo in misura limitata se l’investimento collettivo di capitale estero abbia violato o meno il diritto estero.

Come agisce la FINMA?

Se sussiste il sospetto di violazione delle norme del diritto in materia di vigilanza, la FINMA avvia degli accertamenti. Se il sospetto è confermato, adotta i necessari provvedimenti. In caso di investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti in Svizzera, la FINMA non è l’autorità di vigilanza primaria e pertanto può adottare provvedimenti solo entro certi limiti.

Mi viene comunicato in che modo la FINMA valuta il mio reclamo e se interviene?

No. La FINMA non fornisce informazioni sulla nostra valutazione del reclamo presentato e in merito agli eventuali provvedimenti adottati dalla FINMA. La denunzia all’autorità di vigilanza non è un rimedio giuridico formale e pertanto non Le consente di far valere alcun diritto di parte. Nel merito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.

A chi posso rivolgermi in caso di controversie?

La FINMA non può intervenire nelle vertenze individuali e prevalentemente di diritto privato tra gli investitori e un investimento collettivo di capitale (fondo) e/o i relativi fornitori. La competenza in materia è dei tribunali civili. Qualora l’investimento collettivo di capitale sia stato distribuito da un fornitore di servizi finanziari, può contattare il corrispondente organo di mediazione.

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