Sì. In caso di reclamo nei confronti di un investimento collettivo di capitale svizzero o i loro rappresentanti, la FINMA esamina se sono state violate le leggi applicabili o le norme deontologiche. Se si tratta di un investimento collettivo di capitale estero, la FINMA non è l’autorità di vigilanza primaria e pertanto può verificare solo in misura limitata se l’investimento collettivo di capitale estero abbia violato o meno il diritto estero.
Se sussiste il sospetto di violazione delle norme del diritto in materia di vigilanza, la FINMA avvia degli accertamenti. Se il sospetto è confermato, adotta i necessari provvedimenti. In caso di investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti in Svizzera, la FINMA non è l’autorità di vigilanza primaria e pertanto può adottare provvedimenti solo entro certi limiti.
No. La FINMA non fornisce informazioni sulla nostra valutazione del reclamo presentato e in merito agli eventuali provvedimenti adottati dalla FINMA. La denunzia all’autorità di vigilanza non è un rimedio giuridico formale e pertanto non Le consente di far valere alcun diritto di parte. Nel merito ci atteniamo alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa vigenti in materia.
La FINMA non può intervenire nelle vertenze individuali e prevalentemente di diritto privato tra gli investitori e un investimento collettivo di capitale (fondo) e/o i relativi fornitori. La competenza in materia è dei tribunali civili. Qualora l’investimento collettivo di capitale sia stato distribuito da un fornitore di servizi finanziari, può contattare il corrispondente organo di mediazione.