L’obbligo di comunicazione prima di intraprendere un’attività all’estero garantisce che le banche e le società di intermediazione mobiliare svizzere dispongano di un’organizzazione di una gestione del rischio adeguate, nonché di sufficienti mezzi finanziari per esercitare all’estero l’attività pianificata. Esso consente inoltre alla FINMA di valutare la nuova attività nel quadro della vigilanza su base consolidata e di rispondere a tutte le richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza estere.
La comunicazione deve avvenire appena un istituto autorizzato intende operare all’estero, sia attraverso la costituzione di una presenza fisica (filiale, succursale, rappresentanza) che mediante l’acquisto o la cessione di partecipazioni qualificate in società estere.
Le comunicazioni devono contenere, fra le altre cose, le seguenti indicazioni:
Le banche e le società di intermediazione mobiliare svizzere che operano all’estero hanno l’obbligo di comunicare le circostanze sottostanti: