Le banche depositarie assolvono una funzione importante per gli investimenti collettivi di capitale gestiti da direzioni dei fondi, SICAV e SICAF. Diversamente da quanto previsto per l’ufficio di deposito e l’ufficio di pagamento, l'avvio dell'attività di banca depositaria è subordinato all’obbligo di autorizzazione.
La FINMA rilascia l'autorizzazione a una banca depositaria se questa soddisfa, fra le altre cose, i seguenti requisiti (art. 72 LICol e art.102a OICol, art. 53 OIsFi):
deve essere considerata un istituto bancario ai sensi della Legge sulle banche;
deve disporre di un'organizzazione adeguata allo svolgimento dell'attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale;
le persone responsabili della gestione e le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria offrono la garanzia di un'attività ineccepibile;
il personale della banca depositaria deve essere adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente;
deve disporre di almeno tre posti di lavoro a tempo pieno con diritto di firma per lo svolgimento dell'attività di banca depositaria;
le persone responsabili della direzione del fondo e quelle della banca depositaria devono essere indipendenti fra loro.
Rientra nei compiti della banca depositaria la custodia del patrimonio del fondo, l'emissione e il riscatto delle quote e la gestione del traffico dei pagamenti. La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e depositari centrali in Svizzera o all'estero, sempreché ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. Il prospetto del fondo e il foglio informativo di base deve informare gli investitori in merito ai rischi connessi a tale trasferimento (art. 73 cpv. 2 LICol).
La banca depositaria provvede inoltre a vigilare sul rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se:
il calcolo del valore netto di inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
le decisioni di investimento sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
il risultato è utilizzato conformemente al regolamento del fondo.
La banca depositaria comunica alla FINMA ogni avvicendamento tra le persone dirigenti incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria. La comunicazione deve avvenire tempestivamente (art. 16 LICol in combinato disposto con l’art. 15 cpv. 2 OICol).
Per interrompere l'attività soggetta all’obbligo di autorizzazione è necessario ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA (art. 16 LICol).
Per la richiesta di autorizzazione, di modifica dell'autorizzazione e di cambio della banca depositaria sono disponibili i seguenti documenti: