La FINMA dispone di un ventaglio di sanzioni di diritto amministrativo, in primo luogo gli strumenti di enforcement di cui all’art. 29 segg. LFINMA. La gamma dei provvedimenti va dalla decisione di accertamento a disposizioni specifiche ai sensi dell’art. 31 LFINMA per il ripristino della situazione conforme fino al ritiro dell’autorizzazione. Quest’ultimo può portare alla liquidazione e, in caso di sovraindebitamento, a una dichiarazione di fallimento. Inoltre, la FINMA può ordinare la confisca degli utili conseguiti indebitamente o delle perdite evitate come pure la pubblicazione della decisione finale.
Nel caso di violazioni del diritto prudenziale, frequentemente si pone anche la questione della garanzia di un’attività irreprensibile da parte delle persone che operano in seno all’amministrazione e alla direzione. In caso di violazioni individuali, oltre alla decisione di accertamento (ammonimento) come provvedimento può essere imposto il divieto di esercizio della professione, il divieto di esercizio dell’attività, la confisca o la pubblicazione di una decisione finale. Nel caso di azionisti e società con una partecipazione qualificata, l’art. 23ter LBCR prevede inoltre la possibilità di sospendere il diritto di voto.
In presenza di un pericolo imminente per investitori, creditori e assicurati e per il mercato finanziario, durante il procedimento di enforcement la FINMA può ordinare provvedimenti cautelari. In particolare può nominare un incaricato dell’inchiesta che procede ad accertare la fattispecie rilevante.