Le competenze della FINMA sono limitate alla vigilanza sui mercati finanziari e quindi all’attività di diritto amministrativo. La FINMA non è un’autorità penale; la competenza penale spetta unicamente alle autorità federali e cantonali competenti. Ci sono tuttavia punti di contatto che presuppongono una collaborazione fra le autorità e il coordinamento delle procedure di vigilanza e dei procedimenti penali.
La FINMA collabora segnatamente con le seguenti autorità penali:
Ministero pubblico della Confederazione (competente per il perseguimento dei reati di insider trading e manipolazione dei corsi)
Dipartimento federale delle finanze (DFF) (competente per il perseguimento di reati penali ai sensi della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e delle leggi sui mercati finanziari)
Autorità penali cantonali (perseguimento di reati di carattere generale, come appropriazione indebita, truffa e falsificazione di documenti ai sensi del Codice penale svizzero).
Se constata violazioni di disposizioni penali rilevanti, la FINMA è tenuta a informare le autorità di perseguimento penale competenti. Se necessario, coordina gli accertamenti e i procedimenti con le varie fasi delle indagini delle autorità di proseguimento penale e si scambia con queste ultime le informazioni necessarie allo svolgimento dei rispettivi compiti. Ciò prevede per esempio la trasmissione di atti e informazioni e la consegna dei mezzi di prova. In singoli casi la FINMA può rifiutare la collaborazione, per esempio se essa non risulta compatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari. Per ulteriori informazioni si rimanda alle “Linee guida per l'assistenza giudiziaria nei confronti delle autorità penali svizzere” della FINMA.
Oltre alle autorità penali, la FINMA collabora anche con altre autorità svizzere. Le principali sono:
La collaborazione e lo scambio avvengono in conformità alle pertinenti disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, alle leggi sui mercati finanziari e ad altre leggi specifiche alle autorità.