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Document 32021D1995

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/1995 della Commissione del 15 novembre 2021 che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai certificati rilasciati dagli Stati membri dell'Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/8275

    GU L 405 del 16.11.2021, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1995/oj

    16.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 405/26


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1995 DELLA COMMISSIONE

    del 15 novembre 2021

    che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai certificati rilasciati dagli Stati membri dell'Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione rilevi che tali certificati COVID-19 sono rilasciati conformemente a norme che devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite a norma del presente regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento, ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri, ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto, le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

    (3)

    Il 20 agosto 2021 la Georgia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Georgia e-health App». La Georgia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale proposito la Georgia ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 da essa rilasciati in conformità al sistema «Georgia e-health App» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

    (4)

    La Georgia ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

    (5)

    Il 14 ottobre 2021, in seguito a una richiesta della Georgia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Georgia in conformità a un sistema, il «Georgia e-health App», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» contengono i dati necessari.

    (6)

    La Georgia ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac e il vaccino anti COVID-19 (Vero Cell), inattivato di Sinopharm (Istituto di prodotti biologici di Pechino).

    (7)

    La Georgia ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.

    (8)

    La Georgia ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati interoperabili relativi alla guarigione, validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

    (9)

    La Georgia ha anche informato la Commissione che, all'atto della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per accertare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

    (10)

    Si ravvisano pertanto gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» devono essere equiparati a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

    (11)

    I certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» dovrebbero quindi essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

    (12)

    Affinché la presente decisione sia operativa, la Georgia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

    (13)

    Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o per abrogarla, se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

    (14)

    Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Georgia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (15)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Georgia in conformità al sistema «Georgia e-health App» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.

    Articolo 2

    La Georgia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


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