Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0115

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE

    COM/2020/115 final

    Bruxelles, 16.3.2020

    COM(2020) 115 final

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

    COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE


    L'emergenza coronavirus è ormai una pandemia diffusa in tutto il mondo, con casi nei cinque continenti. La globalizzazione e gli spostamenti internazionali delle persone creano condizioni che agevolano la diffusione transfrontaliera del virus. Una crisi sanitaria ha causato un numero considerevole di casi importati in vari paesi tramite i viaggi, casi che hanno progressivamente innescato focolai locali tramite la trasmissione graduale ma su vasta scala all'interno della comunità. Quanto prima si perde il collegamento tra la catena di trasmissione e gli spostamenti, tanto più rapidamente si intensifica la trasmissione locale, mettendo a dura prova i sistemi sanitari.

    Al momento l'Unione europea è considerata l'epicentro della pandemia di COVID-19. Nel corso delle ultime settimane gli Stati membri hanno adottato una serie di misure drastiche per limitare la diffusione del virus; ciononostante i casi di COVID-19 sono aumentati esponenzialmente in breve tempo, esercitando sui sistemi sanitari degli Stati membri una pressione notevole, anch'essa in crescita esponenziale di giorno in giorno.

    Sebbene generalmente l'Organizzazione mondiale della sanità non ritenga le restrizioni dei viaggi lo strumento più efficace per contenere una pandemia, la rapida diffusione del COVID-19 rende fondamentale un'azione urgente, immediata e concertata da parte dell'UE e degli Stati membri, non solo per proteggere la salute pubblica delle nostre popolazioni, ma anche per impedire l'ulteriore diffusione del virus dall'UE ad altri paesi, com'è avvenuto nelle ultime settimane.

    Obiettivo delle restrizioni dei viaggi dovrebbe essere quello di ridurre drasticamente i flussi di persone in ingresso alle frontiere esterne dell'Unione, rallentando così anche la trasmissione del virus ad altri paesi al ritorno dei viaggiatori, e di scoraggiare i cittadini dell'UE e le altre persone che soggiornano nella zona UE+ 1 dall'intraprendere viaggi.

    Con la presente comunicazione la Commissione raccomanda al Consiglio europeo di agire ai fini della rapida adozione, da parte dei capi di Stato o di governo degli Stati membri Schengen insieme ai loro omologhi degli Stati associati Schengen, di una decisione coordinata volta ad applicare una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali da paesi terzi verso la zona UE+.

    ****

    Le frontiere esterne dell'UE devono fungere da perimetro di sicurezza per tutti gli Stati Schengen. Si tratta di un interesse e di una responsabilità comuni. Nelle attuali circostanze, con il coronavirus ormai ampiamente diffuso in tutta l'UE, il regime delle frontiere esterne offre l'opportunità di un'azione concertata tra gli Stati membri per limitare la propagazione globale del virus.

    Qualsiasi azione alle frontiere esterne deve essere applicata alle frontiere esterne dell'UE nel loro insieme. Una restrizione temporanea dei viaggi può risultare efficace solo se decisa e attuata contemporaneamente e in modo uniforme dagli Stati Schengen per tutte le frontiere esterne. Restrizioni non coordinate ad opera dei singoli Stati membri riguardanti le parti delle frontiere esterne di loro competenza rischiano di rivelarsi inefficaci. Ogni decisione unilaterale di uno Stato Schengen di applicare una restrizione temporanea dei viaggi alla parte delle frontiere esterne di propria competenza può essere vanificata con facilità da chi entra nello spazio Schengen da un altro punto delle frontiere esterne; allo stesso modo, una decisione coordinata richiede la partecipazione di tutti.

    Tale provvedimento consentirebbe inoltre di revocare le misure di controllo delle frontiere interne che vari Stati membri hanno reintrodotto di recente nel tentativo di arginare la diffusione del virus. Dette misure rischiano di avere gravi ripercussioni sul funzionamento del mercato unico, in quanto l'UE e lo spazio Schengen sono caratterizzati da un livello elevato di integrazione, con milioni di persone che attraversano ogni giorno le frontiere interne.

    Ambito di applicazione

    La restrizione temporanea dei viaggi dovrebbe applicarsi a tutti gli spostamenti non essenziali da paesi terzi verso la zona UE+.

    Affinché tale restrizione temporanea abbia l'effetto desiderato in termini di contenimento della diffusione del virus, le deroghe devono essere limitate ai viaggi essenziali 2 .

    I cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE e degli Stati associati Schengen 3 che rientrano a casa devono essere esentati dalla restrizione temporanea dei viaggi. L'esenzione deve applicarsi a:

    -    tutti i cittadini dell'UE 4 e ai cittadini degli Stati associati Schengen e loro familiari;

    -    i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva Soggiornanti di lungo periodo 5 , nonché le persone il cui diritto di soggiorno è derivato da altre direttive dell'UE o dal diritto nazionale o che sono in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata.

    La restrizione non dovrebbe inoltre applicarsi ad altri viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, tra cui:

    -operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell'assistenza agli anziani;

    -lavoratori frontalieri;

    -personale dei trasporti impegnato nel trasporto merci e personale dei trasporti di altro tipo, nella misura necessaria;

    -diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali, personale militare e operatori umanitari impegnati nell'esercizio delle proprie funzioni;

    -passeggeri in transito 6 ;

    -passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi;

    -persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari.

    È opportuno effettuare controlli sanitari coordinati e rafforzati sulle persone autorizzate ad entrare nella zona UE+ 7 .

    Durata

    La restrizione temporanea dei viaggi i dovrebbe applicarsi per 30 giorni. Eventuali proroghe di tale periodo dovrebbero essere valutate in funzione degli sviluppi futuri.

    Conclusioni

    Una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali da paesi terzi verso la zona UE+ richiede una decisione coordinata dell'UE, di concerto con gli Stati associati Schengen.

    A tal fine la Commissione invita il Consiglio europeo ad agire ai fini della rapida adozione, da parte dei capi di Stato o di governo degli Stati membri Schengen insieme ai loro omologhi degli Stati associati Schengen, di una decisione relativa all'applicazione di una restrizione dei viaggi non essenziali da paesi terzi verso la zona UE+ con effetto immediato a tutte le parti delle frontiere esterne dello spazio Schengen.

    In considerazione della zona di libero spostamento, anche l'Irlanda e il Regno Unito sono incoraggiati ad applicare la restrizione temporanea dei viaggi.

    Gli Stati membri e gli Stati associati Schengen dovrebbero anche incoraggiare caldamente i propri cittadini e chi soggiorna sul loro territorio a non intraprendere viaggi verso altri paesi, per prevenire l'ulteriore diffusione del virus ad altri paesi.

    (1)    La "zona UE+" dovrebbe includere tutti gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) e i quattro Stati associati Schengen nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora questi ultimi decidano di allinearsi.
    (2)    È opportuno che il regime speciale di transito verso Kaliningrad continui ad applicarsi, ma i treni nell'ambito di tale regime non dovrebbero effettuare fermate nello spazio Schengen.
    (3)    Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.
    (4)    Fino alla fine del 2020 i cittadini britannici continuano a ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'UE.
    (5)      Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
    (6)    Compreso chi è stato rimpatriato attraverso l'assistenza consolare.
    (7)    Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, 16.3.2020, C(2020) 1753 final.
    Top