A complemento della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS), l’Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA) disciplina i particolari concernenti il genere e l’entità delle riserve tecniche nei singoli rami assicurativi. Concretamente, le riserve tecniche nell’assicurazione sulla vita sono disciplinate dagli articoli 28-41, quelle nell’assicurazione contro i danni dagli articoli 41-51.
L’assicurazione malattie complementare presenta specificità legate all’obbligo di approvazione delle tariffe. Pertanto, a questo ramo si applicano disposizioni speciali, disciplinate dagli articoli 52-54.
Anche alle riserve che riguardano la riassicurazione si applicano disposizioni speciali, disciplinate dagli articoli 55-56.
Le imprese di assicurazione devono fornire nel loro piano d’esercizio indicazioni relative alla costituzione e allo scioglimento di riserve (art. 4 cpv. 2 lett. d LSA).
Sia la FINMA sia le società di audit controllano il rispetto delle disposizioni legali, in genere a cadenza annuale o in relazione a eventi specifici. Per verificare il rispetto delle disposizioni, la FINMA effettua anche controlli in loco presso una selezione di imprese di assicurazione.