Riserve tecniche

Le imprese di assicurazione sono tenute ad accantonare delle riserve a garanzia degli impegni contrattuali assunti. Al riguardo la FINMA emette disposizioni e almeno una volta all’anno verifica che queste vengano rispettate.

A complemento della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS), l’Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA) disciplina i particolari concernenti il genere e l’entità delle riserve tecniche nei singoli rami assicurativi. Concretamente, le riserve tecniche nell’assicurazione sulla vita sono disciplinate dagli articoli 28-41, quelle nell’assicurazione contro i danni dagli articoli 41-51.

L’assicurazione malattie complementare presenta specificità legate all’obbligo di approvazione delle tariffe. Pertanto, a questo ramo si applicano disposizioni speciali, disciplinate dagli articoli 52-54.

Anche alle riserve che riguardano la riassicurazione si applicano disposizioni speciali, disciplinate dagli articoli 55-56.

Le imprese di assicurazione devono fornire nel loro piano d’esercizio indicazioni relative alla costituzione e allo scioglimento di riserve (art. 4 cpv. 2 lett. d LSA).

Sia la FINMA sia le società di audit controllano il rispetto delle disposizioni legali, in genere a cadenza annuale o in relazione a eventi specifici. Per verificare il rispetto delle disposizioni, la FINMA effettua anche controlli in loco presso una selezione di imprese di assicurazione.

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