La FINMA ha il mandato di proteggere i creditori, gli investitori e gli assicurati, nonché di tutelare la funzionalità dei mercati finanziari. Per adempiere il suo mandato legale, essa vigila sugli istituti autorizzati, in particolare banche, borse e altre infrastrutture del mercato finanziario, gestori patrimoniali, società di intermediazione mobiliare, fondi come investimenti collettivi di capitale e imprese di assicurazione. Altri fornitori di servizi finanziari che esercitano la loro attività a titolo professionale, come società di credito o società di leasing, sono sottoposti a vigilanza solo per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro.
La FINMA deve inoltre imporre gli obblighi di autorizzazione e i divieti di esercizio dell’attività sanciti dalle leggi sui mercati finanziari. Ciò significa che la FINMA procede nei confronti di persone e imprese che esercitano l’attività senza disporre della necessaria autorizzazione. La FINMA non è l’unica responsabile dell’applicazione degli obblighi di autorizzazione previsti dalla legislazione sui mercati finanziari. È compito delle autorità penali sanzionare i responsabili dell’intermediazione finanziaria illegale.
Ogni anno la FINMA effettua decine di accertamenti presso offerenti di servizi finanziari che operano in maniera illecita. Adotta una serie di misure a carico di società e individui che operano in maniera illecita al fine di proteggere la collettività degli investitori. Tuttavia, la FINMA non può vigilare in maniera sistematica e proattiva sull’intera «zona grigia» in cui l’attività viene esercitata ai margini del settore finanziario autorizzato e sottoposto a vigilanza. Solo se viene segnalata un’irregolarità o un’eventuale attività illegale la FINMA svolge accertamenti e adotta conseguentemente misure incisive.
Il punto di partenza per gli accertamenti a carico di intermediari finanziari che operano in maniera illecita è solitamente costituito da reclami o richieste di clienti, ma anche da segnalazioni di autorità penali, di autorità estere di vigilanza o di mass media. Spesso anche elementi acquisiti autonomamente nell’ambito di procedimenti della FINMA in corso segnano l’inizio di nuovi accertamenti.
Ogni anno alla FINMA pervengono varie centinaia di segnalazioni che vengono scrupolosamente esaminate. Tuttavia, in ragione delle limitate risorse disponibili a livello di personale, la FINMA è costretta a stabilire delle priorità. Un’elevata priorità è conferita ai casi in cui pervengono segnalazioni da numerosi investitori interessati o in cui gli importi di denaro in questione risultano ingenti. Inoltre, la FINMA interviene senza indugio se un offerente promuove le proprie attività utilizzando il logo protetto della FINMA o afferma in modo fraudolento di disporre di un’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. In questo modo, la FINMA vuole evitare che gli investitori vengano raggirati.
La FINMA può dare seguito unicamente a segnalazioni concrete, che lasciano presumere una violazione delle leggi sui mercati finanziari. In linea di principio non tiene in considerazione né tratta segnalazioni o domande formulate in modo generico. L’approccio concreto della FINMA varia in ampia misura in funzione del singolo caso. In una prima fase viene verificata la possibilità di ripristinare la situazione conforme senza dover avviare un procedimento formale. Questo può avvenire in diversi modi: i partecipanti al mercato in questione adeguano il loro modello commerciale, i loro contratti o la loro pubblicità, nominano un revisore abilitato dalla FINMA, avviano volontariamente una procedura liquidazione, si affiliano a un organismo di autodisciplina o si procurano una corrispondente autorizzazione dalla FINMA.
Il presupposto è che un’impresa, il suo modello operativo e i relativi responsabili siano giudicati affidabili e che il denaro degli investitori non sia messo a repentaglio. Inoltre, non devono sussistere indizi di reati. Sia i responsabili che le imprese devono adottare nei confronti della FINMA un atteggiamento cooperativo nonché reagire con tempestività e onestà. La FINMA prende contatto con le società interessate, talvolta le invita per un colloquio e chiede conferme.
I dati aggiornati sugli intermediari finanziari che operano in maniera illecita e sugli accertamenti della FINMA sono riportati nel rapporto annuale sull’enforcement.
Se sussistono indizi concreti di una grave violazione del diritto dei mercati finanziari e la situazione conforme non può essere ripristinata altrimenti, la FINMA avvia un procedimento di enforcement nei confronti dei rispettivi offerenti e, all’occorrenza, anche delle persone fisiche coinvolte. In un tale procedimento la FINMA, disponendo di poteri sovrani, accerta la fattispecie e ordina provvedimenti nei confronti delle società e delle persone in questione.
Per accertare la fattispecie, la FINMA può avvalersi di un esperto indipendente e in possesso di conoscenze specialistiche quale incaricato dell’inchiesta e disporre un controllo in loco. In un’apposita decisione la FINMA stabilisce i compiti e le competenze della persona incaricata dell’inchiesta. Cerca inoltre di assicurare i crediti dei clienti ancora disponibili. Se sussiste il sospetto che non solo sia stato violato il diritto dei mercati finanziari, ma siano stati compiuti anche crimini o delitti di diritto comune, la FINMA coordina il proprio intervento con le autorità penali cantonali. Talvolta le autorità operano anche in modo congiunto in loco.
Una volta che la fattispecie rilevante è stata accertata e il sospetto di violazione del diritto dei mercati finanziari è stato confermato, la FINMA emana una decisione finale e ordina le misure necessarie per ripristinare la situazione conforme. Nel caso di offerenti che operano in maniera illecita, spesso si procede alla liquidazione della società. A tale scopo la FINMA nomina un liquidatore e ne sorveglia l’attività. Se la società presenta un’eccedenza di debiti o è insolvente, viene avviata una procedura fallimentare. La FINMA stessa oppure un liquidatore del fallimento esterno procede a liquidare la società.
La FINMA può inoltre vietare alle persone fisiche responsabili l’esercizio dell’attività illecita e della relativa pubblicità. Può anche disporre un divieto di esercizio della professione o confiscare i proventi ottenuti violando il diritto dei mercati finanziari. Per mettere in guardia i potenziali investitori, possono anche essere pubblicate alcune parti della decisione finale, segnatamente l’ordine di astenersi dall’esercizio di un’attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione e il divieto di esercizio della professione. Se un’attività viene esercitata in modo illecito, la FINMA sporge inoltre denuncia al Servizio diritto penale del Dipartimento federale delle finanze.
Se sussiste il sospetto di attività svolta in modo illecito e il rispettivo offerente non adempie il vigente obbligo d’informazione nei confronti della FINMA, talvolta quest’ultima non può chiarire il sospetto e, all’occorrenza, ordinare e applicare i provvedimenti necessari. Un caso concreto è quando l’offerente non ha una presenza fisica in Svizzera, ma sussiste un legame con la Svizzera (ad es. ha fornito un falso indirizzo in Svizzera sul sito internet o nei documenti pubblicitari o di altro tipo). In questi casi la FINMA pubblica i nomi delle società o delle persone nella sua lista di allerta e nella black list dell’Organizzazione Internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari IOSCO. All’occorrenza procede al blocco del sito internet e dei numeri di telefono svizzeri.
La FINMA prende in seria considerazione le segnalazioni di attività non autorizzate e le esamina scrupolosamente. Le segnalazioni degli investitori aiutano la FINMA a rintracciare gli offerenti di servizi finanziari che operano in maniera illecita e a procedere contro di essi. La FINMA può tuttavia dare seguito unicamente a segnalazioni concrete, che lasciano presumere una violazione delle leggi sui mercati finanziari. Segnalazioni formulate in modo generico o domande del tipo «L’impresa X è seria?» oppure «Dovrei investire nell’impresa Y?» non sono sufficientemente concrete.
Chi segnala alla FINMA eventuali irregolarità, non può pretendere di ottenere informazioni in merito agli accertamenti e ai procedimenti in corso. L’autore della segnalazione non ha diritto ad alcun diritto di parte. Esso deve far valere i suoi interessi in un procedimento civile o penale. In linea di principio, la FINMA non fornisce informazioni sui suoi procedimenti. Nemmeno su richiesta conferma, smentisce o commenta le indagini. Si riserva tuttavia il diritto di rettificare informazioni false o fuorvianti. La FINMA non è autorizzata a prendere posizione in merito a controversie di diritto civile, essendo queste di competenza dei tribunali civili.
La FINMA tiene elenchi delle società autorizzate. Gli investitori possono così consultare il sito internet dell’Autorità di vigilanza per sapere quali società o persone fisiche dispongono di un’autorizzazione da essa rilasciata. In caso di domande, è possibile rivolgersi a questions@finma.ch per ottenere informazioni sullo stato dell’autorizzazione.