Uno dei concetti fondamentali della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari è la separazione fra la vigilanza orientata alla prevenzione e l'enforcement ad azione repressiva. Nel caso in cui la FINMA constati violazioni delle disposizioni legali e irregolarità, le corregge e applica il diritto prudenziale.
L'attività di enforcement consiste nell'appurare se un operatore del mercato finanziario assoggettato alla vigilanza o operante in modo non autorizzato abbia violato il diritto prudenziale. La FINMA esamina accuratamente la fattispecie, svolge gli accertamenti del caso e, all’occorrenza, avvia un procedimento amministrativo formale vincolante. Lo scopo di questo procedimento di enforcement è ripristinare la situazione conforme.
La procedura di enforcement si conclude con una decisione: può essere confiscato l'utile, può essere imposto un divieto di esercizio della professione o possono essere richieste correzioni a livello organizzativo per evitare che lo stesso errore possa ripetersi. In casi estremi, la procedura può sfociare nella revoca dell'autorizzazione o in una liquidazione.
Le decisioni della FINMA sono impugnabili e pertanto possono essere esaminate in sede giudiziaria. In caso di controversia, l'ultima parola spetta al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale. Inoltre, se la FINMA nutre un fondato sospetto di reato, sporge denuncia penale al Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze.
Se vengono violate le disposizioni prudenziali, la FINMA si adopera affinché venga ripristinata la situazione conforme.
Le misure spaziano dall'accertamento di una violazione della legge fino alla revoca dell'autorizzazione o alla liquidazione della società interessata.
La FINMA può imporre anche divieti di esercizio della professione e confiscare l'utile che è stato realizzato violando le disposizioni prudenziali.
La FINMA sporge denuncia penale presso le autorità penali nel caso in cui venga a conoscenza di crimini, delitti o infrazioni perpetrati alle leggi sui mercati finanziari.
La FINMA svolge procedure di risanamento.
Se un risanamento non risulta possibile, la FINMA provvede all'uscita ordinata dal mercato tramite una procedura fallimentare.
Nel caso in cui partecipazioni di società quotate in Svizzera non vengano correttamente pubblicizzate, la FINMA avvia un procedimento.
La FINMA contrasta gli abusi di mercato come l'utilizzo illecito di informazioni insider.
La FINMA procede contro gli intermediari finanziari che operano in maniera illecita.
La FINMA non svolge procedimenti penali e non infligge pene.
La FINMA non è competente in materia di controversie di diritto privato.
La FINMA non ha alcuna competenza per l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
Nell'ambito dell'attività di indagine, la FINMA non può disporre misure coercitive come perquisizioni domiciliari o sequestro di materiale probatorio.
La FINMA non ricerca attivamente gli istituti operanti in maniera illecita, tuttavia interviene nel caso in cui sia in possesso di indizi concreti di attività illecite.
Se un istituto estero opera in Svizzera mediante una succursale o una filiale, la FINMA può agire solo nei confronti delle unità organizzative domiciliate in Svizzera. Non può adottare alcuna misura contro la casa madre estera.