La FINMA esercita l'attività di vigilanza sul mercato finanziario in Svizzera così come sancito dalla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari nonché dalle altre
leggi sui mercati finanziari in modo specifico per ciascun ambito del settore assoggettato alla vigilanza.
Autorizzazione
Un'autorizzazione della FINMA consente alle persone fisiche e giuridiche di operare sul mercato finanziario. Le leggi sui mercati finanziari associano alle varie
forme di autorizzazione requisiti di diverso grado di rigorosità, che spaziano da un'autorizzazione con successiva vigilanza intensa, cosiddetta prudenziale, fino alla semplice registrazione senza sorveglianza continua da parte della FINMA.
Sorveglianza
Le banche, gli istituti finanziari, le imprese di assicurazione e gli investimenti collettivi di capitale autorizzati nonché i relativi gestori patrimoniali e le direzioni dei fondi sono sottoposti alla vigilanza prudenziale, ossia in modo continuo e completo secondo un approccio basato sul rischio. L’
obiettivo della FINMA è proteggere i creditori, gli investitori e gli assicurati dalle conseguenze di un eventuale fallimento di istituti, da pratiche commerciali sleali o da disparità di trattamento. Al contempo, la FINMA deve adoperarsi per tutelare la funzionalità dei mercati finanziari.
Applicazione del diritto
Se le vengono segnalate violazioni del diritto prudenziale, la FINMA le persegue adottando le misure necessarie a ripristinare la situazione conforme. All’occorrenza la FINMA applica il diritto prudenziale mediante mezzi coercitivi di diritto amministrativo (enforcement).
Regolamentazione
La FINMA si adopera per garantire una regolamentazione compatibile a livello internazionale e basata sui principi. La FINMA regolamenta solo se necessario e previsto espressamente dal legislatore, per disciplinare al livello normativo più basso dettagli tecnici o fattispecie particolarmente dinamiche.