Il Consiglio di sicurezza dell’ONU esige dagli Stati membri una proficua collaborazione alla lotta contro il finanziamento del terrorismo e a tale scopo emana sanzioni vincolanti dal punto di vista del diritto internazionale. Gli Stati membri dell’ONU devono disporre di procedure atte a bloccare i valori patrimoniali dei terroristi e delle organizzazioni terroristiche. Per esempio, per quanto riguarda Al-Qaïda e i Taliban, il Consiglio di sicurezza dell’ONU prevede sanzioni finanziarie mirate nei confronti di persone e organizzazioni da esso definite terroriste («lista»).
In Svizzera, le sanzioni finanziarie mirate nei confronti di Al-Qaïda e dei Taliban sono applicate dal Consiglio federale mediante un’ordinanza basata sulla Legge sugli embarghi (LEmb), la quale, oltre al blocco dei valori patrimoniali delle persone, delle organizzazioni e dei gruppi in questione, prevede anche una notifica obbligatoria alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
La Svizzera applica le disposizioni avvalendosi anche delle strutture e delle procedure previste dalla legislazione in materia di riciclaggio del denaro. Le liste dei sospetti di terrorismo stilate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU vengono inoltrate agli intermediari finanziari, i quali verificano le corrispondenti relazioni con la clientela adottando la massima diligenza, come sancito dalla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). In presenza di fondati sospetti, l’intermediario finanziario invia una segnalazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi della LRD. Tale segnalazione fa scattare il blocco dei valori patrimoniali identificati.
La FINMA pubblica le sanzioni finanziarie sul proprio sito e informa gli intermediari finanziari in merito alle novità tramite MyFINMA.
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