Basi legali delle infrastrutture finanziarie e dei mercati

I fondamenti del diritto dei mercati finanziari per le infrastrutture finanziarie e i mercati sono contenuti in due leggi, in tre ordinanze del Consiglio federale, in due ordinanze della FINMA, un ordinanza commissionale e in un regolamento.

Legge sull'infrastruttura finanziaria(LInFi)

La legge sull'infrastruttura finanziaria disciplina le condizioni delle infrastrutture del mercato finanziario e del commercio di derivati.

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria contiene varie concretizzazioni relative alla La legge sulle infrastrutture finanziarie.

Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria

Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria concretizza Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria.

Legge sugli istituti finanziari (LIsFi)

La Legge sugli istituti finanziari disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività degli istituti finanziari (gestori patrimoniali, trustee, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare). Prevede l'obbligo di autorizzazione per varie forme di commercio di valori mobiliari.

Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

L'Ordinanza sugli istituti finanziari disciplina le condizioni di autorizzazione e i requisiti in materia di organizzazione per gli istituti finanziari assoggettati alla vigilanza.

Ordinanza sui fondi propri

L’Ordinanza sui fondi propri si applica alle banche e alle società di intermediazione mobiliare, le quale, in conformità a essa, devono disporre di fondi propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo adeguato i relativi rischi.

Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria

L’Ordinanza sull’insolvenza bancaria concretizza la procedura di risanamento e di fallimento della Legge sulle banche e si applica a banche, società di intermediazione mobiliare e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie.

Ordinanza commissionale

Lo scopo di tale ordinanza commissionale è assicurare la lealtà e la trasparenza delle offerte pubbliche di acquisto nonché la parità di trattamento degli investitori.

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Il regolamento disciplina l’organizzazione della Commissione.
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