La base costituzionale per l’attività di vigilanza della FINMA è l’art. 98 della Costituzione federale.
La Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari sancisce la vigilanza dello Stato su banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari come prerogativa della FINMA. La LFINMA, concepita come una legge mantello sovraordinata alle altre leggi, contiene le norme relative alla vigilanza sui mercati finanziari.
La presente ordinanza disciplina segnatamente l’adempimento dei compiti della FINMA nell’ambito internazionale e della regolamentazione e i principi di regolazione.
L’Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA disciplina la riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza, nonché la costituzione di riserve da parte della FINMA.
Per assicurare che soltanto le persone in grado di garantire un’attività operativa irreprensibile possano assumere incarichi di amministrazione o di direzione degli assoggettati alla vigilanza, la FINMA raccoglie i dati delle persone che non soddisfano tale requisito o riguardo alle quali sussistono dei dubbi. Tale raccolta di dati è prevista dall’Ordinanza FINMA sui dati.
Il Regolamento di organizzazione FINMA stabilisce, unitamente alle disposizioni della LFINMA, il quadro organizzativo, i compiti e le responsabilità del Consiglio di amministrazione, della direzione e della revisione interna.
Il codice di condotta della FINMA, indirizzato ai membri del Consiglio di amministrazione e ai collaboratori della FINMA, contiene indicazioni concernenti il comportamento, finalizzate in particolare a prevenire i conflitti d’interesse.
L’Ordinanza sul personale della FINMA disciplina il rapporto di lavoro di tutti i collaboratori della FINMA.
L'Ordinanza FINMA sui dati del personale disciplina il trattamento da parte della FINMA dei dati del personale.