L’organo di verifica necessita dell’abilitazione della FINMA. La FINMA può abilitare più organi di verifica. L’organo di verifica è organizzato in modo da garantire l’adempimento indipendente dei suoi compiti. L’organo di verifica e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile, godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione. Se vengono abilitati più organi di verifica, devono coordinare il loro operato.
L’organo di verifica ne verifica la completezza, la coerenza e la comprensibilità. La verifica si basa sullo schema concernente il prospetto di volta in volta applicabile alle varie tipologie di valori mobiliari, riportato nell’allegato dell’OSerFi. L’organo di verifica decide in merito all’approvazione del prospetto entro 10 giorni civili dalla sua ricezione. Per i nuovi emittenti il termine è di 20 giorni civili.
L’organo di verifica deve preventivamente comunicare alla FINMA i mutamenti come il cambio di un membro dell’organo preposto alla direzione o cambiamenti nelle basi organizzative. Tali adeguamenti non necessitano tuttavia dell’approvazione della FINMA.
La FINMA non sorveglia regolarmente l’organo di verifica. Se la FINMA viene a conoscenza del fatto che l’organo di verifica non soddisfa più i requisiti e non svolge più correttamente i suoi compiti, la FINMA ingiunge al servizio di registrazione di adottare le misure necessarie per colmare le lacune. Se entro un termine adeguato l’organo di verifica non colma le lacune, la FINMA gli revoca l’abilitazione.
I due primi organi di verifica dei prospetti sono stati abilitati dalla FINMA il 1° giugno 2020.