Un partecipante estero necessita dell’autorizzazione della FINMA se intende partecipare a una sede di negoziazione svizzera (art. 40 LInFi). Il concetto di partecipante è sancito dall’art. 2 lett. d LInFi, ai sensi del quale è considerata partecipante ogni persona che ricorre direttamente ai servizi di un’infrastruttura del mercato finanziario e di una sede di negoziazione svizzera.
Se un partecipante estero intende partecipare a una sede di negoziazione svizzera senza disporre di una sede in Svizzera, deve richiedere un'autorizzazione alla FINMA. La FINMA rilascia l’autorizzazione alle seguenti condizioni:
Se un partecipante estero già autorizzato intende operare presso un’ulteriore sede di negoziazione svizzera, necessita della conferma dell’autorità di vigilanza estera competente. In questo caso l’autorità estera di vigilanza deve confermare che non ha obiezioni sull’estensione dell’attività in Svizzera del partecipante estero (art. 40 cpv. 3 LInFi).
Se mutano le condizioni di autorizzazione di un partecipante estero, per proseguire la propria attività come membro della borsa estero non sottoposto a vigilanza egli deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.