La fine della sorveglianza da parte della FINMA può avere diverse motivazioni.
- Nel caso di una fusione l’assoggettamento della banca inglobata termina con l’incorporazione nella banca incorporante. Lo stesso vale per le società di intermediazione mobiliare.
- Se lo scopo sociale viene modificato in un’attività non soggetta all’obbligo di assoggettamento, è fatta salva la sussistenza delle imprese successivamente all’esonero dalla vigilanza prudenziale.
- Le banche e le società di intermediazione mobiliare che deliberano la propria liquidazione rimangono assoggettate alla vigilanza della FINMA fino alla radiazione della società. Lo stesso avviene per le succursali di banche e società di intermediazione mobiliare estere la cui casa madre ne deliberi la chiusura.
La soppressione dell’assoggettamento, e quindi l’esonero dei titolari dell’autorizzazione dalla vigilanza prudenziale, avviene sempre solo quando non esistono più crediti degni di protezione e sono stati integralmente adempiuti tutti i principi in materia di tutela dei creditori e degli investitori.