Mediante la riassicurazione vengono assicurati gli assicuratori. I riassicuratori sono spesso caratterizzati da una più ampia diversificazione in termini geografici e di rami assicurativi rispetto agli assicuratori diretti. Per questo sono maggiormente in grado di assorbire le conseguenze finanziarie di grandi sinistri, come le catastrofi naturali.
Struttura dei contratti di riassicurazione
Il contratto di riassicurazione copre rischi singoli o un intero portafoglio ed è stipulato su base proporzionale (ripartizione di premi, sinistri e costi) o non proporzionale. A seconda della struttura la priorità è data al trasferimento o al finanziamento dei rischi. Grazie al rapporto con il riassicuratore, spesso orientato al lungo termine, l’assicuratore diretto beneficia altresì della competenza del riassicuratore.Requisiti per l’autorizzazione
Tranne che per alcuni aspetti, come per esempio la rinuncia al patrimonio vincolato, la legislazione in materia di vigilanza degli assicuratori equipara i riassicuratori agli assicuratori diretti. La FINMA applica le prescrizioni di legge per analogia e pertanto gode di un certo margine di discrezionalità per tenere conto delle peculiarità delle attività di riassicurazione.Le società di riassicurazione domiciliate in Svizzera necessitano di un’autorizzazione per l’esercizio della loro attività. Sono fatte salve le imprese di assicurazione con sede all’estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione (art. 2 cpv. 2 lett. a LSA).Sono soggette all’obbligo di autorizzazione anche le captive di riassicurazione ammesse in Svizzera che coprono esclusivamente i rischi interni al proprio gruppo.