La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni che persegue come scopo esclusivo l'investimento collettivo di capitale, i suoi azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LICol e non è quotata in una borsa svizzera.
Per poter esercitare la propria attività, la SICAF deve ottenere dalla FINMA sia un'autorizzazione come istituto (art. 13 cpv. 2 lett. d LICol) sia l'approvazione dei propri documenti costitutivi, ossia lo statuto e il regolamento di investimento (art. 15 cpv. 1 lett. d LICol). Per le SICAF vigono alcuni requisiti specifici per l'ottenimento dell'autorizzazione e dell'approvazione ai sensi dell'art. 110 segg. LICol in combinato disposto con l'art. 122 segg. OICol, tra cui:
un rapporto adeguato tra i fondi propri e il patrimonio complessivo;
l'indicazione della forma giuridica per esteso o come acronimo (SICAF) nella denominazione sociale;
azioni interamente liberate;
divieto di emissione di azioni con diritto di voto privilegiato, di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate;
inclusione nello statuto e nel regolamento di investimento delle disposizioni principali in materia di investimenti, politica di investimento, limitazioni di investimento e ripartizione dei rischi;
designazione di una banca depositaria;
designazione di una società di audit;
gestione esclusiva del patrimonio proprio;
lo scopo principale deve essere il conseguimento di redditi e/o utili di capitale e non il perseguimento di un'attività imprenditoriale in senso proprio;
divieto di fornire prestazioni per terzi ai sensi degli artt. 26 e 34 LIsFi;
conferimento minimo di CHF 500 000 all'atto della costituzione, in azioni interamente liberate in contanti.
A causa dell'impossibilità di scindere l'istituto dal prodotto, lo statuto reca disposizioni concernenti entrambi. Il contenuto dello statuto è disciplinato dall'art. 626 segg. CO (art. 112 LICol). La SICAF è inoltre tenuta a redigere un regolamento di investimento in cui sono disciplinati nel dettaglio gli investimenti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi connessi agli investimenti (art. 115 cpv. 1 LICol).
Il legislatore ha escluso determinate società di investimento dall'ambito di applicazione della LICol. In conformità all'art. 2 cpv. 3 LICol, le società di investimento svizzere costituite come società anonima non sono sottoposte alla legge
se sono quotate in una borsa svizzera oppure
se vi possono partecipare esclusivamente azionisti di cui all'art. 10 cpv. 3 e 3ter LICol, e
se le azioni sono di tipo nominale.
Se mutano le circostanze su cui poggiano l'autorizzazione o l'approvazione, per continuare l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA (art. 16 LICol).
Le modifiche apportate agli statuti, al regolamento di investimento e al regolamento di organizzazione devono essere sottoposti all’approvazione risp. all’autorizzazione della FINMA (art. 14 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l'art. 7 lett. a OICol). Le modifiche sostanziali degli statuti e del regolamento di investimento, decise dall'assemblea generale della SICAF e approvate dalla FINMA, sono pubblicate negli organi di pubblicazione (art. 126 OICol). La FINMA accerta la conformità delle modifiche alle disposizioni di legge.
Le modifiche in conformità all’art. 15 cpv. 1 e 3 OICol devono essere comunicate senza indugio alla FINMA. La FINMA accerta la conformità delle modifiche alle disposizioni di legge.