Direzioni di fondi

Lo scopo principale della direzione del fondo è l’esercizio dell’attività del fondo di investimento. Per svolgere la sua attività, la direzione del fondo necessita di un’autorizzazione della FINMA. Anche le modifiche significative delle condizioni e la cessazione dell’attività necessitano di un’autorizzazione.

La direzione del fondo gestisce il fondo di investimento per conto degli investitori e decide in particolare in merito agli investimenti. È soggetta all’obbligo di autorizzazione.

Condizioni per l'autorizzazione

Per svolgere la sua attività, la direzione del fondo necessita di un’autorizzazione della FINMA. Per ottenere tale autorizzazione, la direzione del fondo deve soddisfare i seguenti requisiti (art. 32 LIsFi segg. e art. 49 segg. OIsFi):

  • deve essere una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera;
  • deve disporre di un capitale minimo;
  • il suo consiglio di amministrazione della direzione deve essere composto da almeno tre membri;
  • il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative;
  • deve disporre di un’organizzazione adeguata all’adempimento dei suoi compiti;
  • le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.  

Compiti della direzione del fondo

Nel quadro dell’attività del fondo, la direzione del fondo amministra autonomamente e a proprio nome almeno un investimento collettivo di capitale soggetto all’obbligo di approvazione per conto degli investitori (art. 34 LIsFi e art. 49 cpv. 1 OIsFi). In particolare: 

  • decide in merito all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;

  • calcola il valore netto di inventario;

  • stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto, nonché le distribuzioni di utili;

  • esercita tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.

Nell’attività del fondo rientrano anche i seguenti compiti (art. 54 cpv. 1 OIsFi):

  • la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;

  • l’acquisto di partecipazioni a società il cui scopo principale è l’investimento collettivo di capitale;

  • la tenuta di conti di quote.

Mutamento delle circostanze

La direzione del fondo comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Se i mutamenti sono di grande importanza, per proseguire la propria attività deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi in combinato disposto con l’art. 10 OIsFi). Se il mutamento concerne l’attività, per esempio l’assunzione dell’amministrazione di un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF), è necessario disporre preventivamente della necessaria autorizzazione.

Cessazione dell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione

Per cessare la propria attività, la direzione del fondo deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi), la quale consulterà la società di audit prudenziale affinché possa prendere posizione.

Informazioni e modelli

Per presentare una nuova domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività sono disponibili appositi modelli di richiesta sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) e i seguenti documenti. 


Per ottenere l’accesso alla piattaforma, i richiedenti devono effettuare l’autoregistrazione sul sito internet della FINMA. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, l’accesso all’EHP è possibile mediante un’autentificazione a due fattori sul portale della FINMA. 


Inoltre, come guida all’utenza qui di seguito è disponibile un modello di richiesta in cui sono visibili tutte le voci del menu a tendina. Tale documento serve a dare una panoramica completa e non può essere utilizzato quale richiesta. 

Aperto - Autorizzazione direzione del fondo

Ultima modifica: 28.01.2022 Dimensioni: 0.16  MB
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Aperto - Modulo Garanzia

Ultima modifica: 28.01.2022 Dimensioni: 0.06  MB
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B3 - Dichiarazione riguardante altri mandati

Ultima modifica: 25.10.2024 Dimensioni: 1.65  MB
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