Divieto di esercizio della professione

Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l’esercizio di un’attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. Un divieto di esercizio della professione può essere imposto per una durata massima di cinque anni.

Il divieto di esercizio della professione ai sensi dell’art. 33 LFINMA è teso a garantire la funzionalità dei mercati finanziari e la tutela di creditori, investitori e assicurati.

Linee guida per l’enforcement

Ultima modifica: 25.09.2014 Dimensioni: 0.37  MB
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Prevenzione

Il divieto di esercizio della professione ha un carattere preventivo. Il suo scopo è infatti sempre quello di impedire che, in futuro, l’interessato o altri attori del mercato finanziario commettano le medesime o analoghe violazioni del diritto.

Modo di procedere mirato

In base alla tipologia del provvedimento, può essere ordinato un divieto di esercizio della professione anche se l’interessato non intende più essere operativo nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari in questione. Conformemente alle Linee guida per l’enforcement, la FINMA procede in maniera mirata contro le persone fisiche che sono responsabili di gravi violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza.

Essendo un’autorità di vigilanza che mira in primo luogo a evitare danni per il futuro e a non punire in maniera retroattiva, la FINMA si limita con i divieti di esercizio della professione e dell’attività, qualora le persone abbiano definitivamente lasciato l’ambito sottoposto a vigilanza.

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