Il divieto di esercizio della professione ai sensi dell’art. 33 LFINMA è teso a garantire la funzionalità dei mercati finanziari e la tutela di creditori, investitori e assicurati.
Il divieto di esercizio della professione ha un carattere preventivo. Il suo scopo è infatti sempre quello di impedire che, in futuro, l’interessato o altri attori del mercato finanziario commettano le medesime o analoghe violazioni del diritto.
In base alla tipologia del provvedimento, può essere ordinato un divieto di esercizio della professione anche se l’interessato non intende più essere operativo nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari in questione. Conformemente alle Linee guida per l’enforcement, la FINMA procede in maniera mirata contro le persone fisiche che sono responsabili di gravi violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza.
Essendo un’autorità di vigilanza che mira in primo luogo a evitare danni per il futuro e a non punire in maniera retroattiva, la FINMA si limita con i divieti di esercizio della professione e dell’attività, qualora le persone abbiano definitivamente lasciato l’ambito sottoposto a vigilanza.