Conformemente all’art. 1 del Regolamento della Commissione federale del consumo del 1. febbraio 1966 (RS 944.1), la Commissione può sottoporre, di propria iniziativa, delle raccomandazioni al Consiglio federale invitandolo a prendere dei provvedimenti inerenti alla politica nei riguardi dei consumatori. La raccomandazione non ha carattere vincolante.
Ultima modifica 05.07.2023